Secondo quanto più volte stabilito dalla Giurisprudenza italiana, il Medico ha la responsabilità di conoscere le possibili conseguenze delle terapie che egli prescrive, ed è in particolare tenuto a conoscere e a tenere in debito conto le indicazioni, le avvertenze di sicurezza e le controindicazioni riportate nei Riassunti delle Caratteristiche dei Prodotti medicinali da lui utilizzati.
L’inosservanza delle cautele d’impiego, specificamente segnalate nel RCP, può esporre il Medico a gravi conseguenze, anche di carattere penale, in quanto si configura come colpa professionale, come sancito da varie sentenze dei Tribunali italiani e della Corte di Cassazione.
Ad esempio, può essere citato il caso di due medici, che sono stati condannati in un procedimento penale, con sentenza confermata anche dalla Corte di Cassazione, poiché avevano somministrato a lungo termine un farmaco potenzialmente nefrotossico, omettendo peraltro di controllare periodicamente gli indici di funzionalità renale, come invece esplicitamente raccomandato nel RCP del medicinale.
Secondo quanto stabilito dai Giudici, il paziente aveva sviluppato, anche in conseguenza di tale comportamento omissivo dei Medici, una forma di nefropatia tubulo-interstiziale con insufficienza renale, la quale avrebbe potuto invece essere probabilmente evitata se i Medici avessero debitamente tenuto conto delle esplicite avvertenze del RCP del medicinale, effettuando un regolare monitoraggio della funzione renale e intraprendendo le opportune misure atte a prevenire l’evento indesiderato (1).
Bibliografia
1) Corte di Cassazione, dec. n.1463/2004, Sez. IV Penale, dep. 1/12/2004
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