Il consenso informato in Medicina


È generalmente riconosciuto, in ambito giuridico, che il Medico non possa eseguire alcuna prestazione sul corpo del paziente, dalla più semplice alla più complessa, senza il consenso del paziente stesso, di cui deve essersi preventivamente munito.

L’unica eccezione a tale regola generale è costituita dai casi di pericolo di vita o di danno grave ed urgente alla persona, in cui il medico può certamente intervenire anche senza il consenso del paziente, poiché si versa in una situazione di cosiddetto “stato di necessità” (1-3).

Si ritiene, altresì, in ambito giuridico, che, affinché tale consenso sia validamente prestato, occorre che risponda a determinati requisiti, di seguito descritti (2):

- il consenso deve provenire dalla persona che ha la disponibilità giuridica del bene protetto, ossia della salute personale, vale a dire il paziente stesso, tranne che nell’ipotesi di esercizio della tutela (per il paziente giuridicamente incapace) o della potestà dei genitori (per il paziente minorenne); per il paziente minorenne, nell’ipotesi particolare di condotta genitoriale considerata pregiudizievole per la salute del figlio minorenne (ad es., il reteirato rifiuto di consenso a trasfusioni sanguigne indispensabili per la vita), compete al Tribunale per i minorenni intervenire, adottando i “provvedimenticonvenienti” a tutela dell’interesse della salute del paziente;

- il paziente deve essere capace di intendere e di volere nel momento in cui esprime il consenso; se non lo è, ma si riscontra una situazione distato di necessità ossia di emergenza, il medico può comunque intervenire;

- il consenso deve essere di regola acquisito da parte del Medico che eseguirà il trattamento, potendo peraltro ipotizzarsi, in caso di prestazione che avvenga all’interno di strutture complesse, che il soggetto apicale possa delegarne l’acquisizione a qualsiasi medico del servizio di cui è responsabile;

- quando l’attività sanitaria si articoli in varie fasi, ciascuna delle quali presenti rischi specifici e distinti (ad esempio la sequenza: accertamenti diagnostici, pratica di anestesia, intervento chirurgico), il consenso dovrà essere acquisito dal sanitario preposto ad ogni singola fase, essendo questi il soggetto in grado di fornire al paziente l’informazione più adeguata;

- il consenso deve formarsi liberamente e non essere effetto di violenza, inganno errore, e non deve essere contrario all’ordine pubblico ed albuon costume;

- il consenso deve precedere l’avvio del trattamento ed è suscettibile di revoca, per lo meno fino a che sia possibile l’interruzione del trattamento medesimo;

- il consenso del paziente ha valenza specifica, ossia si riferisce unicamente alla prestazione che gli venga prospettata come da eseguirsi da parte del Medico;

- il consenso, di norma, non può essere condizionato all’esecuzione della prestazione da parte di un determinato Medico, anche se esistono alcuni casi in cui la particolare delicatezza della prestazione sanitariae/o l’espressa condizione apposta dal paziente nel prestare il consenso possono escludere la possibilità della sostituzione del Medico indicato;

- il consenso deve essere “informato”, ossia conseguente ad una adeguata informazione che il sanitario deve fornire al paziente, impiegando un linguaggio chiaro e comprensibile, adeguato al livello culturale del paziente e tale da metterlo in grado di conoscere diagnosi e prognosi, e valutare i rischi, le possibili complicanze e le prospettive della prestazione sanitaria, nonché l’esistenza di eventuali alternative terapeutiche;

- il consenso non è di norma condizionato a particolari forme di espressione (verbale o scritta), ma essenziale che esso giunga in modo univoco al Medico; per alcuni particolari trattamenti, tuttavia, come ad esempio le trasfusioni di sangue, la radiodiagnostica e la sperimentazione, esistono delle specifiche leggi e discipline che richiedono cheil consenso sia espresso in forma scritta.


Bibliografia

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N.8/2014 - MedTOPICS - Periodico Quindicinale

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